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	<title>Avvocato Re | Studio legale</title>
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	<description>Studio legale a Erba</description>
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	<title>Avvocato Re | Studio legale</title>
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		<title>Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori delle società costituite secondo il diritto italiano</title>
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		<dc:creator><![CDATA[segreteria@studioavvocatore.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:16:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024, ha modificato il Decreto n. 179/2012 introducendo un nuovo obbligo in capo agli amministratori delle società costituite secondo il diritto italiano. In particolare, con tale intervento è stato esteso anche agli amministratori l’obbligo previsto dall’art. 5 del Decreto n. 179/2012 di comunicare [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Legge di Bilancio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024, ha modificato il Decreto n. 179/2012 introducendo un nuovo obbligo in capo agli amministratori delle società costituite secondo il diritto italiano. In particolare, con tale intervento è stato esteso anche agli amministratori l’obbligo previsto dall’art. 5 del Decreto n. 179/2012 di comunicare il proprio domicilio digitale al competente Registro delle Imprese.</p>



<p>Per chiarire l’ambito di applicazione della modifica normativa, il 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una nota interpretativa (di seguito, la “<strong>Nota Ministeriale</strong>”).</p>



<ol style="list-style-type:upper-alpha" class="wp-block-list">
<li><strong>Soggetti obbligati</strong></li>
</ol>



<p>L’obbligo riguarda tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria secondo il diritto italiano (sia società di persone che di capitali), nonché le reti di impresa dotate di soggettività giuridica. Sono espressamente esclusi dall’obbligo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le società semplici;</li>



<li>le società di mutuo soccorso; e</li>



<li>i consorzi e le società consortili.</li>
</ul>



<p>In particolare, l’obbligo si applica a tutti gli amministratori – siano essi membri di un consiglio di amministrazione o amministratori unici – nominati sia prima che dopo l’1 gennaio 2025. Secondo la Nota Ministeriale, l’obbligo si estende anche ai soggetti equiparati agli amministratori, come i liquidatori e, in generale, a tutte le persone fisiche o giuridiche formalmente investite di funzioni gestionali e organizzative all’interno della società.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Requisiti del domicilio digitale</strong></li>
</ul>



<p>L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ossia il “domicilio digitale”, che deve essere comunicato, deve essere personale dell’amministratore e non coincidere con quello della società. La finalità della norma, infatti, è quella di disporre di un canale certificato di comunicazione direttamente collegato all’amministratore. È tuttavia ammesso che un singolo indirizzo PEC personale sia utilizzato per più incarichi, qualora la stessa persona ricopra la carica di amministratore in più società.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Decorrenza dell’obbligo</strong></li>
</ul>



<p>La comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è obbligatoria dall’1 gennaio 2025.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Modalità di comunicazione</strong></li>
</ul>



<p>Le modalità di comunicazione variano a seconda che l’amministratore sia stato nominato prima o dopo l’1 gennaio 2025. In particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Amministratori nominati prima dell’1 gennaio 2025</strong>: sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese competente entro il 30 giugno 2025.</li>



<li><strong>Amministratori nominati a partire dall’1 gennaio 2025</strong>:</li>



<li>se la nomina avviene in sede di costituzione della società, l’indirizzo PEC personale dell’amministratore deve essere comunicato contestualmente alla richiesta di iscrizione della società al Registro delle Imprese;</li>



<li>se la nomina è successiva alla costituzione (nomina o rinnovo), il domicilio digitale deve essere comunicato contestualmente al deposito della delibera di nomina o rinnovo.</li>



<li><strong>Costi</strong></li>
</ul>



<p>Non sono previsti costi specifici per la comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore. Tuttavia, in analogia con quanto stabilito dal D.L. n. 185/2008 – che esonera le società dal pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria per la comunicazione e l’aggiornamento del proprio domicilio digitale – la Nota Ministeriale chiarisce che tale esenzione si applica anche alla comunicazione (e agli eventuali aggiornamenti) del domicilio digitale degli amministratori. Resta inteso che, se la comunicazione avviene congiuntamente alla domanda di iscrizione della società o al deposito della nomina, si applicano i normali diritti di segreteria previsti per tali adempimenti.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sanzioni</strong></li>
</ul>



<p>Il mancato adempimento dell’obbligo è sanzionato come segue:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>in sede di iscrizione della società o di deposito della nomina/rinnovo</strong>: l’omessa comunicazione del domicilio digitale comporta la sospensione del procedimento di iscrizione. Il Registro delle Imprese assegnerà un termine di 30 giorni per regolarizzare la posizione; in caso contrario, la domanda sarà respinta;</li>



<li><strong>per gli amministratori già in carica all’1 gennaio 2025</strong>: il mancato adempimento dell’obbligo entro il 30 giugno 2025 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 Euro, ai sensi dell’art. 2630 c.c. La sanzione può essere ridotta se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.</li>
</ul>



<p><strong>Impatto sulle società</strong></p>



<p>Alla luce delle modifiche normative, è fondamentale che le società si assicurino che il domicilio digitale dei propri amministratori sia correttamente comunicato al Registro delle Imprese. Ciò è essenziale non solo per evitare le sanzioni a carico degli amministratori, ma anche – e soprattutto – per prevenire blocchi o rigetti nelle pratiche societarie. Il mancato adempimento potrebbe infatti impedire la validità della nomina dell’amministratore, compromettendo la costituzione e il corretto funzionamento degli organi gestionali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Servitù di parcheggio: il recente intervento delle Sezioni Unite</title>
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		<dc:creator><![CDATA[segreteria@studioavvocatore.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 15:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(Cass. civ., Sez. Unite, 13/02/2024, n. 3925) Di recente, le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’istituto della servitù (art. 1027 c.c.), tramite la sentenza n. 3925 del 13 febbraio 2024. Nello specifico, è stata richiesta una soluzione al contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio, in quanto la Cassazione, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading">(Cass. civ., Sez. Unite, 13/02/2024, n. 3925)</h1>



<p></p>



<p>Di recente, le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’istituto della servitù (art. 1027 c.c.), tramite la sentenza n. 3925 del 13 febbraio 2024.</p>



<p>Nello specifico, è stata richiesta una soluzione al contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio, in quanto la Cassazione, in passato, si è espressa in maniera discrepante sul tema.</p>



<p>Secondo le Sezioni Unite, dunque, ciò che occorre è l’istituzione del rapporto di strumentalità e di servizio tra il fondo servente e quello dominante, che attribuisce all’utilità carattere di realità, in modo che ciascun proprietario del fondo dominante possa fruirne, senza che ciò sia legato all’attività personale del singolo beneficiario.</p>



<p>Partendo dal presupposto per cui la servitù ex art. 1027 c.c. costituisce un diritto reale, che consiste in un peso imposto su un fondo (detto anche “fondo servente”) per il beneficio di un altro fondo (detto “fondo dominante”) appartenente a un proprietario diverso, la possibilità di istituire una servitù di parcheggio è stata per molto tempo esclusa dall’ordinamento. Il motivo alla base di questa scelta sarebbe stato il fatto che i diritti reali sono subordinati al principio di tassatività e, quindi, i privati non sarebbero titolati del potere di costituirne di nuovi. Nel caso della servitù di parcheggio, quindi, l’istituto sarebbe carente degli elementi essenziali richiesti dal legislatore, riducendosi ad un obbligo costituito a vantaggio di un’altra persona.&nbsp;</p>



<p>Nel caso di specie, parte ricorrente lamentava l’esistenza di una utilità di mero carattere personale, che quindi farebbe venire meno una condizione inderogabile per la configurabilità dell’istituto ex art. 1027 c.c., ovvero l’<em>utilitas</em> al fondo dominante, che può essere definita come l’“incremento all’utilizzazione del fondo dominante”, inteso nel senso che l’esercizio della servitù deve essere strumentale alla fruizione del fondo dominante, in modo tale che godere della servitù significhi contemporaneamente godere del fondo stesso.</p>



<p>Le Sezioni Unite hanno stabilito che il dispositivo dell’art. 1027 c.c. non tipizza tassativamente le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù volontaria, ma si limita a stabilire le condizioni che consentono di distinguere le stesse dai rapporti di natura personale. Inoltre, il principio di tassatività dei diritti reali è ricollegato alle caratteristiche strutturali della situazione di vantaggio esercitabile <em>erga omnes</em> e non tanto al suo contenuto, restando quindi indifferente la natura dell’utilità prevista dal titolo.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione &#8211; Cumulo tra separazione personale e divorzio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[segreteria@studioavvocatore.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 14:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Suprema Corte di Cassazione si è di recente espressa in merito alla possibilità per due coniugi di presentare cumulativamente la domanda congiunta di separazione personale e quella di divorzio in caso di separazione consensuale. La questione è stata devoluta alla Cassazione dal Tribunale di Treviso, il quale ha sollevato questione pregiudiziale di rito circa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Suprema Corte di Cassazione si è di recente espressa in merito alla possibilità per due coniugi di presentare cumulativamente la domanda congiunta di separazione personale e quella di divorzio in caso di separazione consensuale.</p>



<p>La questione è stata devoluta alla Cassazione dal Tribunale di Treviso, il quale ha sollevato questione pregiudiziale di rito circa l’ammissibilità di tale cumulo oggettivo.</p>



<p>Il dubbio in capo al giudice di merito sorge dai contrasti interpretativi riguardanti le novità apportate dal D.Lgs. 149/2022.</p>



<p>Infatti, con la Riforma Cartabia è stato introdotto all’interno del codice di rito l’art. 473-bis.49, applicabile a tutti i procedimenti di separazione personale contenziosa instaurati dopo il 28 febbraio 2023.</p>



<p>Nello specifico, l’articolo richiamato prevede la possibilità per i coniugi di presentare contestualmente le domande di separazione e divorzio, senza però derogare alle tempistiche imposte dall’art. 3 della Legge n. 898/1970 (per cui è possibile procedere con il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale solo una volta decorsi 6 mesi in caso di separazione consensuale, oppure 12 nell’ipotesi di separazione contenziosa e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale).</p>



<p>Il cavillo interpretativo sorge in quanto la nuova disciplina sembrerebbe essere applicabile limitatamente ai casi di separazione contenziosa, almeno secondo un’interpretazione letterale della norma.</p>



<p>Il caso <em>de quo</em>, al contrario, rappresenta un’ipotesi di separazione consensuale, che viene regolata dall’art. 473-bis.51, il quale tace sulla possibilità di cumulare le due domande. Proprio a partire da questa discrasia normativa, giurisprudenza e dottrina si sono interrogate in merito alla possibilità di estendere l’ammissibilità del cumulo oggettivo di domande anche ai casi di separazione consensuale.</p>



<p>La Cassazione, con la pronuncia in esame, passa in rassegna alcune delle argomentazioni richiamate dai sostenitori dell’inammissibilità del cumulo di domande e coloro che, al contrario, ammettono tale possibilità anche per le ipotesi ex art. 473-bis.51 c.p.c.</p>



<p>Nell’esaminare le diverse posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza, la Suprema Corte abbraccia l’interpretazione estensiva dell’art. 473-bis.49 c.p.c. anche ai casi di separazione consensuale, accogliendo quanto riportato nelle pronunce dei tribunali di Milano, Genova, Vercelli, Lamezia Terme e Terni.</p>



<p>In particolare, la Cassazione richiama tanto i criteri interpretativi di carattere letterale, quanto quelli di ordine sistematico. <em>In primis</em>, nella sentenza viene rilevato come, nonostante l’art. 473-bis.51 non rechi espressamente la possibilità di cumulo delle domande, il primo comma della norma in esame si riferisce alla “<em>domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all&#8217;art. 473 bis.47</em>”, il che è da ritenersi un indizio per l’ammissibilità del cumulo, poiché se non fosse stato ammesso, il legislatore avrebbe utilizzato il singolare, senza riferirsi alla generalità dei procedimenti ex art. 473-bis.47.</p>



<p>In secondo luogo, la Corte si allinea con la <em>ratio</em> sottesa alle nuove disposizioni normative, che si articola su più fronti.</p>



<p>In primo luogo, infatti, possibilità di cumulare le due domande risponde all’esigenza di “<em>risparmio delle energie processuali</em>”, richiamato anche nella relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022. Infatti, siffatta proposizione delle domande costituisce un cumulo condizionato, per cui il giudice definirà prima la domanda di separazione e, decorso il termine minimo di separazione, quella di divorzio. Secondariamente, il cumulo non viola il divieto di patti prematrimoniali, in quanto “<em>deve osservarsi che si tratta unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge e il cumulo non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo unitario dei coniugi sull&#8217;intero assetto delle condizioni</em>”.</p>



<p>Da ultimo, l’assenza di previsioni relative alla gestione di <em>quid novi</em> sorto durante i sei mesi tra separazione e divorzio non vale ad impedire il cumulo.</p>
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		<title>L&#8217;avvocato Michele Re entra a far parte del collegio di garanzia del Coni</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 15:02:03 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[#avvocato Michele Re]]></category>
		<category><![CDATA[#Coni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;avvocato Michele Re, volto noto nel mondo del ciclismo a vari livelli, entra a far parte della grande famiglia del Coni nel novero dei componenti del Collegio di Garanzia. Augurando a Michele un buon lavoro anche nel massimo ente sportivo italiano, vi proponiamo il comunicato pubblicato su coni.it: Si è tenuta al Foro Italico la 1146ª riunione della Giunta [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato <strong>Michele Re</strong>, volto noto nel mondo del ciclismo a vari livelli, entra a <strong>far parte della grande famiglia del Coni</strong> nel novero dei componenti del Collegio di Garanzia. Augurando a Michele un buon lavoro anche nel massimo ente sportivo italiano, vi proponiamo il comunicato pubblicato su <a href="http://www.coni.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>coni.it</em></a>:</p>



<p><em>Si è tenuta al Foro Italico la 1146ª riunione della Giunta Nazionale CONI che ha aperto i lavori approvando il verbale della precedente riunione del 17 gennaio. Il Presidente Malagò ha esordito nelle comunicazioni complimentandosi con la Nazionale Italiana e col Capo Missione Alessio Palombi che ai Giochi Olimpici di Gangwon in Corea per la prima volta nella storia del CONI ha vinto il medagliere olimpico. Ha poi aggiornato la Giunta su Milano Cortina 2026 e l’eveoluzione della Società Simico dopo il relativo Decreto Legge del Governo.</em></p>



<p><em>Ha portato in approvazione i nuovi Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, successivamente ad un incontro con il Ministro per lo Sport e una delegazione della Giunta. E’ stato deliberato di spostare il Trofeo Coni estivo 2024 a Catania a fine settembre. E’ stato deciso che il 1. Marzo ci sarà l’inaugurazione del Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa. Sono stati presentati i Numeri dello Sport. Nel 2022 il movimento sportivo promosso sotto l’egida del CONI ha raccolto oltre 14 milioni 231 mila tesserati. Rispetto all’anno precedente le persone tesserate ad una FSN DSA o iscritte ad un EPS sono aumentate e sono ritornate quasi ai livelli registrati prima dell’inizio della pandemia: +2 milioni 210 mila, dopo la flessione negativa rilevata nel 2021 a causa delle restrizioni imposte per contenere l’emergenza sanitaria COVID 19.</em></p>



<p><em>Il Presidente ha poi informato la Giunta sugli sviluppi legati alla conclusione della squalifica del Presidente della Federnuoto Paolo Barelli che oggi ritorna al Consiglio Nazionale del CONI. Infine, su proposta del Presidente della Commissione di Garanzia del CONI, Alessandro Pajno, informato il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi,<strong> è stata portata in approvazione una nuova lista di componenti del Collegio di Garanzia per integrare quelli già esistenti</strong>: Ferruccio Auletta, Ruggero Stincardini, Franco Massi, Filippo Lubrano, Giuseppe Liotta, Virgilio D’Antonio, Mauro Sferrazza, Ida Raiola, Andrea Carbone, Erika Guerri, Luigi Carbone, Anna Cusimano, Lucio Giacomardo, Giacomo Rojas Elgueta, Giorgio Vercillo, Giovanni Pesce, Barbara Marchetti, Roberto Vitanza, Pieremilio Sammarco, Tonio Di Iacovo, Daniele Piva, Giuliana Passero, Renato Marini, Francesco Delfini, Carlo Rasia, Stefano Varone, Enzo Paolini, <strong>Michele Re</strong>, Margherita Maria Ramajoli e Angelo Guadagnino. </em></p>



<p><a href="https://www.tuttobiciweb.it/article/2024/02/17/1708162298/avvocato-michele-re-collegio-garanzia-coni" target="_blank" rel="noreferrer noopener">VISUALIZZA LINK</a></p>
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		<title>Registro Nazionale Agenti Sportivi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[info@elenadegasperi.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Registro Nazionale Agenti Sportivi ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI PROVA GENERALE Avv. Michele Re &#8211; Componente commissione esaminatrice</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studioavvocatore.it/registro-nazionale-agenti-sportivi/">Registro Nazionale Agenti Sportivi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.studioavvocatore.it">Avvocato Re | Studio legale</a>.</p>
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<p>Registro Nazionale Agenti Sportivi</p>



<p><strong>ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI PROVA GENERALE</strong></p>



<p>Avv. Michele Re &#8211; Componente commissione esaminatrice</p>



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		<title>Mediazione e magistrati dopo la riforma Cartabia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[info@elenadegasperi.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:52:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Associazione Pasqualina Mancuso MEDIAZIONE E MAGISTRATI DOPO LA RIFORMA CARTABIA Avv. Michele Re &#8211; Relatore al Convegno</p>
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<p>Associazione Pasqualina Mancuso</p>



<p><strong>MEDIAZIONE E MAGISTRATI DOPO LA RIFORMA CARTABIA</strong></p>



<p>Avv. Michele Re &#8211; Relatore al Convegno</p>



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		<title>Appalto e accettazione tacita (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 4021, 09/02/2023)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[info@elenadegasperi.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 09:16:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A febbraio 2023 la seconda sezione della Cassazione Civile si è espressa in merito all’accettazione tacita in materia di appalto. La pronuncia di riferimento è l’ordinanza n. 4021, datata 09 febbraio 2023. Nel caso di specie la società committente ricorreva per Cassazione lamentando la violazione o falsa applicazione dall’art. 1665 c.c., in quanto riteneva che [&#8230;]</p>
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<p>A febbraio 2023 la seconda sezione della Cassazione Civile si è espressa in merito all’accettazione tacita in materia di appalto. La pronuncia di riferimento è l’ordinanza n. 4021, datata 09 febbraio 2023.</p>



<p>Nel caso di specie la società committente ricorreva per Cassazione lamentando la violazione o falsa applicazione dall’art. 1665 c.c., in quanto riteneva che l’onere della prova in capo alla società appaltatrice e convenuta non fosse stato adempiuto. Nello specifico, la questione atteneva alla modalità di accettazione dell’<em>opus</em> conclusa, in particolare all’ipotesi di accettazione tacita. In tema di accettazione di opera oggetto di contratto d’appalto, l’art. 1665 c.c. stabilisce che il committente abbia il diritto a verificare la corretta esecuzione o realizzazione dell’<em>opus</em> da parte dell’appaltatore, affinché possa accettare o meno il prodotto finale e, quindi, vedere soddisfatto il proprio interesse. In particolare, poi, il comma 4 dell’articolo in esame stabilisce che l’opera si considera accettata se il committente ne riceve senza riserve la consegna, anche nel caso in cui non si sia proceduto alla verifica. La Suprema corte, nell’analisi del caso <em>de quo</em>, ha richiamato consolidata giurisprudenza che distingue il momento della consegna da quello della accettazione. Infatti, mentre la consegna costituisce un mero atto materiale con cui il bene viene messo a disposizione del committente, affinché l’accettazione possa dirsi perfezionata, è necessario che il committente stesso esprima il gradimento per l’<em>opus</em> o, comunque, lo dimostri per <em>facta concludentia</em>, ovvero con un atteggiamento che faccia intendere in maniera inequivocabile il soddisfacimento delle pretese del ricevente. Il momento dell’accettazione costituisce dunque un punto cruciale nell’esecuzione dei contratti d’appalto, in quanto ne consegue l’esonero dell’appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi o difformità. La Cassazione delinea poi come avviene l’accettazione tacita: essa richiede che il committente accetti l’opera senza riserva alcuna. La consegna, dunque, costituisce l’atto prodromico e necessario affinché possa conseguire l’accettazione, ma non sufficiente per ritenere espresso l’assenso del committente. Nel caso di specie la società appaltatrice aveva più volte tentato di consegnare il bene alla controparte, che ha costantemente rifiutato, senza però dedurre esaustiva giustificazione se non lamentando il ritardo nell’esecuzione. Ciononostante, non può ritenersi sollevata la società appaltatrice dagli obblighi di cui all’art. 1665 c.c. e quindi anche dall’onere della prova che ne consegue. Posto questo primo punto, la Suprema corte ha poi ritenuto che il mero tentativo di consegna – anche se plurimo – non costituisce prova di accettazione da parte del committente.</p>



<p>In sostanza, dunque, con l’ordinanza in analisi, è possibile osservare come la giurisprudenza stessa di legittimità si conforma ad un’interpretazione letterale dell’art. 1665 c.c. che distingue nettamente il momento della consegna da quello dell’accettazione.</p>
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		<title>Comunione legale de residuo – SSUU 15889/2022</title>
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		<dc:creator><![CDATA[info@elenadegasperi.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 09:11:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La comunione legale de residuo costituisce la comunione dei beni che si viene a formare con lo scioglimento del regime patrimoniale ex artt. 177 e ss. c.c. intercorrente tra i coniugi. Nello specifico, essa costituisce la comunione residuale e differita dei beni non ancora consumati che rientravano originariamente nell’assetto patrimoniale intercorrente tra i coniugi, che [&#8230;]</p>
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<p>La comunione legale <em>de residuo</em> costituisce la comunione dei beni che si viene a formare con lo scioglimento del regime patrimoniale ex artt. 177 e ss. c.c. intercorrente tra i coniugi. Nello specifico, essa costituisce la comunione residuale e differita dei beni non ancora consumati che rientravano originariamente nell’assetto patrimoniale intercorrente tra i coniugi, che viene sciolto, determinando la comproprietà dei beni al 50% in capo a ciascuna delle due parti coinvolte. L’istituto in analisi risponde a esigenze differenti e contrapposte, rilevabili a livello costituzionale: da una parte la tutela del coniuge debole e il principio di solidarietà coniugale ex art. 29 Cost.; dall’altra la libertà di autodeterminazione, gestione e remunerazione del lavoro del coniuge precettore, ex artt. 35, 41 e 42 Cost.</p>



<p>Nel 2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate in merito al tema, focalizzandosi sul caso relativo all’impresa familiare riconducibile ad uno solo dei due coniugi. Il punto cruciale su cui si sono focalizzate le Sezioni Unite, riguardava l’inquadramento della natura del diritto in capo al coniuge non titolare dell’impresa. Infatti, la questione ha interessato per lungo tempo tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, che negli anni hanno rilevato argomentazioni differenti in relazione alla possibilità di identificare tale diritto come diritto di credito o diritto reale. Gli ermellini, a seguito di una lunga disamina dei due diversi orientamenti, hanno statuito che il diritto <em>de quo</em> sia da ritenersi come diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda come complesso organizzato di beni, determinato al netto della cessazione del regime patrimoniale legale ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data. Accogliendo la natura obbligatoria del diritto in capo al coniuge, nella pronuncia vengono richiamate delle argomentazioni già precedentemente spese dalla giurisprudenza in materia. In particolare è bene osservare la <em>ratio</em> stessa cha fa da sfondo all’istituto, che si confà a quei principi costituzionali sopra richiamati, preposti alla tutela del coniuge debole ma anche alla garanzia di autodeterminazione e gestione in capo all’altro. In tal senso, allora, se non si identificasse il diritto <em>de quo</em> come diritto di credito, verrebbe disatteso non solo l’interesse del coniuge non imprenditore di una legittima aspettativa di incremento di valore dei beni, ma anche l’interesse del coniuge imprenditore di operare liberamente nell’esercizio della propria attività (così Cass. n. 7060/1986 e Cass. n. 4533/1997). Inoltre, inquadrare tale rapporto giuridico nell’ambito dei diritti reali, potrebbe creare problemi rilevanti nel rapporto con i terzi. Infatti, dal momento che la comunione <em>de residuo</em> accede non solo a somme di denaro, ma anche a beni mobili e immobili, l’esistenza di una situazione di contitolarità reale potrebbe non essere conosciuta ai terzi, che potrebbero non essere edotti circa le ragioni che determinano l&#8217;assoggettamento a comunione di beni, da cui i beni stessi sarebbero apparentemente sottratti. Ancora, sempre richiamando i principi costituzionali che fanno da sfondo alla disciplina <em>de quo</em>, le Sezioni Unite ritengono che il regime di comunione a scapito di quello applicato ai rapporti obbligatori, sarebbe in contrasto con il principio solidaristico che garantisce a ciascun coniuge la libera disponibilità dei frutti e dei proventi con la necessità di assicurare ad entrambi la partecipazione, sia pure differita, alla ricchezza prodotta durante la convivenza familiare. Infatti, procedono gli ermellini, “sarebbe problematico limitare, nella fase successiva allo scioglimento della comunione legale, con l&#8217;insorgenza di un vincolo di natura reale, quella libertà di godimento e di disposizione sui frutti e proventi personali assicurata al coniuge percettore sino a quel momento”.</p>
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		<title>Risarcimento danni per il convivente more uxorio  Cassazione civile sez. III, 28/03/2023, n.8801 </title>
		<link>https://www.studioavvocatore.it/risarcimento-danni-per-il-convivente-more-uxorio-cassazione-civile-sez-iii-28-03-2023-n-8801/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[info@elenadegasperi.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:31:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Tra le pronunce più recenti della Corte di Cassazione, Sezione civile, emerge l’ordinanza n. 8801 del 28 marzo 2023. Tale decisione ha ad oggetto il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, più nello specifico, il diritto del convivente more uxorio a percepire il suddetto risarcimento.  Nel caso di specie, la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tra le pronunce più recenti della Corte di Cassazione, Sezione civile, emerge l’ordinanza n. 8801 del 28 marzo 2023. Tale decisione ha ad oggetto il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, più nello specifico, il diritto del convivente more uxorio a percepire il suddetto risarcimento. </p>



<p>Nel caso di specie, la ricorrente impugna dinnanzi alla Cassazione la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino in sede di rinvio, con cui il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni a titolo patrimoniale subiti dalla ricorrente a seguito del decesso del convivente more uxorio, causato da sinistro stradale. A seguito del rigetto in sede di rinvio, dunque, la convivente del de cuius impugna la decisione, lamentando la contraddittorietà della decisione in fase rescissoria, l’erronea valutazione degli elementi probatori e la carenza di motivazione relativa alla non gravità, univocità e concordanza dei fatti. La Cassazione ritiene fondati i motivi a sostegno del ricorso e procede, quindi, nella disamina degli stessi. Il nucleo della decisione adottata dalla Corte risiede negli elementi probatori che dimostrano l’effettiva esistenza del diritto al risarcimento dei danni in capo alla ricorrente. Nello specifico, la Cassazione si addentra nell’analisi dei fatti concreti, quali la durata e la stabilità della convivenza, lo spostamento della residenza e del domicilio fiscale e, da ultimo, la delega a favore della ricorrente sul conto corrente del de cuius. In relazione a questo ultimo elemento, la Suprema Corte sottolinea anche come tale fatto costituisse in realtà un chiaro elemento indiziario della volontà del defunto di contribuire economicamente al sostentamento della convivente, soprattutto poiché l’uomo svolgeva l’attività di camionista, che non di rado lo portava ad essere lontano da casa e, quindi, a non poter personalmente contribuire alle spese. La Cassazione, dunque, riconosce l’errore commesso dal giudice in sede di appello di non aver valutato tutti questi elementi congiuntamente ma, piuttosto, di aver svolto una analisi atomistica dei suddetti, escludendone dunque l’effettiva gravità, precisione e concordanza al fine di riconoscere il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.. La Cassazione procede poi sottolineando come la motivazione addotta dal giudice di appello appaia in realtà molto contraddittoria, poiché il giudice ad quem riconosce la scelta volontaria del de cuius di contribuire alle spese quotidiane, tanto di manutenzione dell’abitazione, quanto alimentari ma, al contempo, esclude che questa possa essere una ragione sufficiente a giustificare la sussistenza del diritto al risarcimento in capo alla ricorrente. Infatti, tale aspetto, secondo la Corte, rappresenta già di per sé una valida prova che, se affiancata alle altre dedotte nel corso del giudizio di merito (stabilità e durata della relazione, comunione affettiva, delega sul c/c del de cuius), risulta essere più che sufficiente a sostenere la tesi della parte ricorrente. Inoltre, la Cassazione argomenta sostenendo che la tesi sostenuta dalla Corte di Torino si pone in netto contrasto con la nozione di convivenza dettata dalla legge n. 76 del 2016, che all’art. 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da un matrimonio o da un’unione civile”. In conclusione, quindi, la Corte, decide accogliendo il ricorso, ritenendo dunque sufficientemente gravi, precisi ed univoci gli elementi in esame.&nbsp;</p>



<p>È bene tra l’altro sottolineare che, con tale sentenza, la Suprema Corte si allinea con quanto stabilito dalla giurisprudenza antecedente, tra cui spicca la sentenza della Cassazione civile Sez. III, 13/04/2018, n.9178.&nbsp;</p>



<p>Con tale pronuncia, infatti, si sono delineati i criteri funzionali all’accertamento della convivenza more uxorio, ai fini della risarcibilità del danno da recesso di uno dei due conviventi. Nella pronuncia appena richiamata, la Cassazione definisce il concetto di “famiglia di fatto”, la quale si manifesta nel momento in cui “due persone siano unite da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale”, escludendo addirittura che sia necessario l’elemento della coabitazione per far sì che venga riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. Inoltre, urge sottolineare un ulteriore elemento condiviso da entrambe le decisioni, ovvero il fatto che gli elementi probatori debbano necessariamente essere valutati universalmente, senza che questi siano oggetto di analisi isolata, in quanto ciò andrebbe a compromettere il riconoscimento del diritto ex art. 2043 c.c..&nbsp;</p>



<p> </p>
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		<item>
		<title>Il dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. nelle ipotesi di contratto di sub-appalto  Cass. Civ., ordinanza 9178/2023</title>
		<link>https://www.studioavvocatore.it/il-dovere-di-sicurezza-ex-art-2087-c-c-nelle-ipotesi-di-contratto-di-sub-appalto-cass-civ-ordinanza-9178-2023/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[info@elenadegasperi.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 08:11:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Tra gli obblighi ricondotti in capo alla figura datoriale, rileva il dovere di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., declinato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.&#160; Tali obblighi si innestano anche in relazione ad eventuali contratti di appalto e subappalto, gravando quindi non solo in capo al datore di lavoro, ma anche alle imprese [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tra gli obblighi ricondotti in capo alla figura datoriale, rileva il dovere di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., declinato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.&nbsp;</p>



<p>Tali obblighi si innestano anche in relazione ad eventuali contratti di appalto e subappalto, gravando quindi non solo in capo al datore di lavoro, ma anche alle imprese committenti.&nbsp;</p>



<p>Questa tematica è stata di recente oggetto di una pronuncia della Cassazione Civile: l’ordinanza n. 9178 del 3 aprile 2023. Il caso concreto riguarda un incidente avvenuto sul luogo di lavoro e che ha visto coinvolto un dipendente di un’impresa in subappalto. Nel concreto, il dipendente in questione è stato vittima di un incidente fatale, avvenuto a causa di una caduta da una struttura di montaggio. La questione è stata portata all’attenzione della Suprema Corte a seguito del ricorso da parte dei congiunti della vittima avverso la pronuncia emessa in sede di appello dalla Corte dell’Aquila, nei confronti delle società committenti.&nbsp;</p>



<p>La Cassazione, richiama i motivi dedotti in sede di appello dalla parte attrice, enucleandone i punti salienti relativi alla discrepanza occorsa tra il PSC <em>(Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituito da una relazione tecnica che delinea le varie fasi operative del lavoro, individuando le situazioni più a rischio e prevedendo azioni concrete; il PSC è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese che lavorano insieme, oppure quando si tratta di un’unica azienda affidataria che si avvale di altre imprese per l’esecuzione)</em> ed il POS <em>(Piano Operativo di Sicurezza ex art. 89 D. Lgs. n. 81/2008, necessario a qualsiasi impresa che voglia aprire un cantiere di lavoro)</em>, il generale dovere di sorveglianza gravante nei confronti tanto del committente quanto della stazione sub-appaltatrice e, da ultimo, la responsabilità in capo all’impresa sub-committente.&nbsp;</p>



<p>Dal testo, emerge come la Suprema Corte voglia ribadire e consolidare l’accentramento delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in capo alla figura preposta alla organizzazione a alla gestione dei lavori, che sia essa rappresentata dal datore di lavoro, oppure, come in questo caso, da soggetti terzi rispetto all’impresa che intrattengono con essa rapporti lavorativi come, ad esempio, quelli che scaturiscono da un contratto di sub-appalto. La Corte, infatti, cassa la sentenza di secondo grado, secondo una motivazione articolata con nitidi passaggi logici, che affondano le proprie radici in una consolidata giurisprudenza (ad esempio, Cass. pen., 15/07/2015, n. 44131 e Cass. pen., 18/12/2019, n. 5946, richiamate dalla Cassazione stessa). Emerge dunque, dal testo, che il principio generale di dovere generale di sorveglianza in capo alla figura datoriale, si estende, in questi casi, anche all’impresa appaltatrice e committente, la quale non sarà esente da responsabilità in caso di infortunio del lavoratore dipendente. Trattandosi però di un dovere generale, la corte sottolinea che <strong><em>“…non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull&#8217;organizzazione e sull&#8217;andamento dei lavori… ”</em></strong> da parte del datore di lavoro, nei confronti del quale, per la configurazione di responsabilità, <strong><em>“…occorre verificare in concreto quale sia stata l&#8217;incidenza della sua condotta nell&#8217;eziologia dell&#8217;evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l&#8217;esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell&#8217;appaltatore o del prestatore d&#8217;opera, alla sua ingerenza nell&#8217;esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto&nbsp;di prestazione d&#8217;opera, nonchè all&#8217;agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”</em></strong>.&nbsp;</p>



<p>Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello avesse erroneamente escluso ipotesi di responsabilità in capo alle imprese resistenti in giudizio, per via dell’evidente discrepanza tra POS e PSC; distinzione ritenuta rilevabile anche per il tramite di un esame non approfondito dei piani di sicurezza sopracitati e, conseguentemente, attività ascrivibile al generale dovere di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c..&nbsp;</p>



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