Il dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. nelle ipotesi di contratto di sub-appalto 
Cass. Civ., ordinanza 9178/2023

news contratto subappalto

Tra gli obblighi ricondotti in capo alla figura datoriale, rileva il dovere di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., declinato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. 

Tali obblighi si innestano anche in relazione ad eventuali contratti di appalto e subappalto, gravando quindi non solo in capo al datore di lavoro, ma anche alle imprese committenti. 

Questa tematica è stata di recente oggetto di una pronuncia della Cassazione Civile: l’ordinanza n. 9178 del 3 aprile 2023. Il caso concreto riguarda un incidente avvenuto sul luogo di lavoro e che ha visto coinvolto un dipendente di un’impresa in subappalto. Nel concreto, il dipendente in questione è stato vittima di un incidente fatale, avvenuto a causa di una caduta da una struttura di montaggio. La questione è stata portata all’attenzione della Suprema Corte a seguito del ricorso da parte dei congiunti della vittima avverso la pronuncia emessa in sede di appello dalla Corte dell’Aquila, nei confronti delle società committenti. 

La Cassazione, richiama i motivi dedotti in sede di appello dalla parte attrice, enucleandone i punti salienti relativi alla discrepanza occorsa tra il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituito da una relazione tecnica che delinea le varie fasi operative del lavoro, individuando le situazioni più a rischio e prevedendo azioni concrete; il PSC è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese che lavorano insieme, oppure quando si tratta di un’unica azienda affidataria che si avvale di altre imprese per l’esecuzione) ed il POS (Piano Operativo di Sicurezza ex art. 89 D. Lgs. n. 81/2008, necessario a qualsiasi impresa che voglia aprire un cantiere di lavoro), il generale dovere di sorveglianza gravante nei confronti tanto del committente quanto della stazione sub-appaltatrice e, da ultimo, la responsabilità in capo all’impresa sub-committente. 

Dal testo, emerge come la Suprema Corte voglia ribadire e consolidare l’accentramento delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in capo alla figura preposta alla organizzazione a alla gestione dei lavori, che sia essa rappresentata dal datore di lavoro, oppure, come in questo caso, da soggetti terzi rispetto all’impresa che intrattengono con essa rapporti lavorativi come, ad esempio, quelli che scaturiscono da un contratto di sub-appalto. La Corte, infatti, cassa la sentenza di secondo grado, secondo una motivazione articolata con nitidi passaggi logici, che affondano le proprie radici in una consolidata giurisprudenza (ad esempio, Cass. pen., 15/07/2015, n. 44131 e Cass. pen., 18/12/2019, n. 5946, richiamate dalla Cassazione stessa). Emerge dunque, dal testo, che il principio generale di dovere generale di sorveglianza in capo alla figura datoriale, si estende, in questi casi, anche all’impresa appaltatrice e committente, la quale non sarà esente da responsabilità in caso di infortunio del lavoratore dipendente. Trattandosi però di un dovere generale, la corte sottolinea che “…non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori… ” da parte del datore di lavoro, nei confronti del quale, per la configurazione di responsabilità, “…occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonchè all’agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello avesse erroneamente escluso ipotesi di responsabilità in capo alle imprese resistenti in giudizio, per via dell’evidente discrepanza tra POS e PSC; distinzione ritenuta rilevabile anche per il tramite di un esame non approfondito dei piani di sicurezza sopracitati e, conseguentemente, attività ascrivibile al generale dovere di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c.. 

Altri articoli