La Legge di Bilancio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024, ha modificato il Decreto n. 179/2012 introducendo un nuovo obbligo in capo agli amministratori delle società costituite secondo il diritto italiano. In particolare, con tale intervento è stato esteso anche agli amministratori l’obbligo previsto dall’art. 5 del Decreto n. 179/2012 di comunicare il proprio domicilio digitale al competente Registro delle Imprese.
Per chiarire l’ambito di applicazione della modifica normativa, il 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una nota interpretativa (di seguito, la “Nota Ministeriale”).
- Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria secondo il diritto italiano (sia società di persone che di capitali), nonché le reti di impresa dotate di soggettività giuridica. Sono espressamente esclusi dall’obbligo:
- le società semplici;
- le società di mutuo soccorso; e
- i consorzi e le società consortili.
In particolare, l’obbligo si applica a tutti gli amministratori – siano essi membri di un consiglio di amministrazione o amministratori unici – nominati sia prima che dopo l’1 gennaio 2025. Secondo la Nota Ministeriale, l’obbligo si estende anche ai soggetti equiparati agli amministratori, come i liquidatori e, in generale, a tutte le persone fisiche o giuridiche formalmente investite di funzioni gestionali e organizzative all’interno della società.
- Requisiti del domicilio digitale
L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ossia il “domicilio digitale”, che deve essere comunicato, deve essere personale dell’amministratore e non coincidere con quello della società. La finalità della norma, infatti, è quella di disporre di un canale certificato di comunicazione direttamente collegato all’amministratore. È tuttavia ammesso che un singolo indirizzo PEC personale sia utilizzato per più incarichi, qualora la stessa persona ricopra la carica di amministratore in più società.
- Decorrenza dell’obbligo
La comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è obbligatoria dall’1 gennaio 2025.
- Modalità di comunicazione
Le modalità di comunicazione variano a seconda che l’amministratore sia stato nominato prima o dopo l’1 gennaio 2025. In particolare:
- Amministratori nominati prima dell’1 gennaio 2025: sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese competente entro il 30 giugno 2025.
- Amministratori nominati a partire dall’1 gennaio 2025:
- se la nomina avviene in sede di costituzione della società, l’indirizzo PEC personale dell’amministratore deve essere comunicato contestualmente alla richiesta di iscrizione della società al Registro delle Imprese;
- se la nomina è successiva alla costituzione (nomina o rinnovo), il domicilio digitale deve essere comunicato contestualmente al deposito della delibera di nomina o rinnovo.
- Costi
Non sono previsti costi specifici per la comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore. Tuttavia, in analogia con quanto stabilito dal D.L. n. 185/2008 – che esonera le società dal pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria per la comunicazione e l’aggiornamento del proprio domicilio digitale – la Nota Ministeriale chiarisce che tale esenzione si applica anche alla comunicazione (e agli eventuali aggiornamenti) del domicilio digitale degli amministratori. Resta inteso che, se la comunicazione avviene congiuntamente alla domanda di iscrizione della società o al deposito della nomina, si applicano i normali diritti di segreteria previsti per tali adempimenti.
- Sanzioni
Il mancato adempimento dell’obbligo è sanzionato come segue:
- in sede di iscrizione della società o di deposito della nomina/rinnovo: l’omessa comunicazione del domicilio digitale comporta la sospensione del procedimento di iscrizione. Il Registro delle Imprese assegnerà un termine di 30 giorni per regolarizzare la posizione; in caso contrario, la domanda sarà respinta;
- per gli amministratori già in carica all’1 gennaio 2025: il mancato adempimento dell’obbligo entro il 30 giugno 2025 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 Euro, ai sensi dell’art. 2630 c.c. La sanzione può essere ridotta se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
Impatto sulle società
Alla luce delle modifiche normative, è fondamentale che le società si assicurino che il domicilio digitale dei propri amministratori sia correttamente comunicato al Registro delle Imprese. Ciò è essenziale non solo per evitare le sanzioni a carico degli amministratori, ma anche – e soprattutto – per prevenire blocchi o rigetti nelle pratiche societarie. Il mancato adempimento potrebbe infatti impedire la validità della nomina dell’amministratore, compromettendo la costituzione e il corretto funzionamento degli organi gestionali.